Un amministratore di un grosso condominio, in una lettera fa presente che un geometra, nel corso di un’assemblea abbastanza “vivace”, si era espresso nei confronti di due condomini, dicendo che “non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti“. Uno dei destinatari degli “epiteti” è il presidente dell’assemblea ed in verità contesta, insieme ad altri condomini, alcune voci del bilancio, discutibili al punto da indurre lo stesso amministratore a rassegnare le proprie dimissioni. A seguito di querela e condanna in primo grado ed in appello dell’amministratore del condominio, il procedimento approda in Cassazione.
Il primo punto del ricorso verte sul fatto che la missiva, al contrario di quanto sostenuto, non fu inviata a tutti i condomini, bensì soltanto alle “parti offese”, ossia ai due condomini, anche se lo stesso Tribunale sostiene che furono “realizzate modalità di comunicazione tali da far ritenere che il contenuto della lettera sarebbe stato divulgato ad altri”. Modalità questa confermata dai due destinatari che hanno confermato che la lettera era stata inserita nelle buche degli altri condomini, aspetto questo che – secondo la Cassazione – trova conferma nel “dovere di informare i condomini che “dovevano sapere come erano andate le cose”, visto che la lettera conteneva altre informazioni di interesse generale.
Il secondo punto riguarda le frasi ingiuriose che sarebbero state riportate allo scopo di rendere edotti i condomini che ad un certo punto si erano allontanati in massa, per informarli su quanto accaduto ed in particolare sulle pressioni esercitate da alcuni condomini per far nominare un nuovo amministratore.
Altro punto riguarda il fatto che le frasi ingiuriose riportate sono state scritte dall’ira e dalla rabbia, provocate da una ingiustizia, tanto è vero che la nomina del nuovo amministratore fu dichiarata illegittima e così fu riammesso l’amministratore uscente. Questo aspetto, forse è ritenuto determinante, in quanto metterebbe in evidenza l’interesse dell’amministratore ricorrente a far sapere a tutti, e quindi ad informarli, sui fatti.
Conclusione: condanna dell’amministratore di condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000 alla Cassa delle Ammende. La sentenza del Giugno 2015.
Commette diffamazione l’amministratore che invia una lettera ai condomini in cui riporta le frasi offensive pronunciate in assemblea da altri soggetti – di Salvatore Parisi
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