[1]Non è una sentenza della Corte di Cassazione, ma sicuramente potrebbe essere un riferimento ed un precedente quasi unico la Sentenza n. 2715 del 23 aprile del 2007, emessa dal Tribunale di Torino, che rispetta quasi integralmente l’orientamento di una precedente del 2001 emessa dal Tribunale di Milano. In quest’ultima, iniziata nel 1996 ad un ingegnere, nella qualità di responsabile di una società di costruzioni, è stato ordinato di risarcire un valore pari al 20% del valore dell’immobile per il mancato isolamento del pavimento ed una somma aggiuntiva per l’eccessiva rumorosità dello sciacquone del bagno“.
Nella successiva sentenza, emessa dal Tribunale di Torino nel 2007, un costruttore è stato condannato a pagare un indennizzo all’acquirente di un appartamento, quantificando un deprezzamento pari al 20% del valore dell’immobile, riconoscendolo come un difetto di progettazione tenendo conto del requisito “rumore da calpestio”. Questo perchè il rumore proveniente dal pavimento del piano di sopra, in corrispondenza del soffitto del proprietario che ha fatto causa, ha prodotto delle immissioni sonore riconosciute eccessive. Il Giudice inoltre, ha riconosciuto che la progettazione dell’edificio non ha rispettato il d.P.C.M. del 5 dicembre 1997 e non era corredata dalla progettazione acustica a firma di un tecnico competente. Il Ctu inoltre ha riscontrato che durante la prova di rumore da calpestio, eseguito con un apposito macchinario, la rumorosità è stata eccessiva rispetto ai normali parametri.
In pratica ha consigliato un intervento di ripristino, consistente nella realizzazione di un “pavimento galleggiante”.
Ciò ha comportato un disagio per il proprietario che ha dovuto “sbaraccare” per consentire l’esecuzione dei lavori.
Perché questa sentenza si può definire unica? Perchè il giudice ha riconosciuto soltanto la c.d. “minusvalenza” dell’appartamento conseguenza delle eccessive immissioni, ma non ha riconosciuto il diritto di indennizzo del danno dovuto alle eccessive immissioni patite nel tempo.
In particolare l’inadeguatezza dell’isolamento acustico dell’alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell’articolo 1490*, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene.
L’incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro.
*Art.1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.