[1]Il creditore nei confronti del condominio, a tutela del suo diritto, può chiedere all’amministratore di fornire ogni dato che riguarda l’intero condominio?
Leggiamo l’articolo 63 delle disposizioni d’attuazione, dopo le modifiche apportate dalla legge di Riforma del Condominio (L.220/2012). In particolare il seguente passaggio:
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Che significa? Chi vanta un credito può perseguire i condomini morosi e se non soddisfatto, potrà rivalersi nei confronti dei condomini virtuosi.
Su questa base, il creditore di un condominio ha presentato ricorso al Tribunale di Monza che si è pronunciato favorevolmente nel giugno 2015.
Con il ricorso il creditore ha richiesto lintera anagrafe condominiale che l’amministratore ha negato per tutta una serie di motivazioni, prima tra tutti quella relativa al fatto che il creditore doveva ritenersi soddisfatto avendo pignorato il conto corrente condominiale e che in ogni caso poteva ottenere soltanto l’anagrafica relativa ai nominativi dei condomini morosi.
Il Tribunale di Monza, invece ha dato ragione al creditore, ritenendolo legittimato a chiedere l’informativa relativa all’intera anagrafe condominiale, poiché il pignoramento del conto corrente non poteva ritenersi di per sé sufficiente a soddisfare il credito. Questo a tutela del suo diritto di credito in via preventiva, sia in assenza di specifica delibera del debito e quindi responsabilità solidale, sia in caso di delibera e quindi riconoscimento dello stesso debito. In quest’ultimo caso, ossia che il credito sia stato approvato dall’assemblea, l’amministratore ha l’obbligo di fornire i nominativi dei condomini morosi.