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Non è previsto alcun risarcimento per i vicini anche se la lavatrice è rumorosa – di Salvatore Parisi

Maria Grazia (nome di fantasia) ha una normalissima lavatrice, non di ultima generazione, ultrasilenziosa, che usa per il bucato. Ciò però infastidisce il vicino del piano di sotto che dopo aver esternato le sue continue lamentele per il rumore, ricorre al Giudice di Pace, chiedendo la cessazione di tali rumori o in alternativa che vengano ricondotti alla soglia minima di tollerabilità, oltre naturalmente il risarcimento del danno biologico subito.
Viene disposta dal Giudice la CTU per la misurazione delle immissioni rumorose. La sentenza emessa nel 2002 in primo grado vede il ricorrente soccombere, e quindi si va in appello che comunque conferma la sentenza di primo grado, e così il procedimento approda in Cassazione.
Il ricorso si basa sulla (non) applicazione dell’articolo 844 codice civile. I Giudici prendono in esame il diritto al riposo del ricorrente ed il diritto ad utilizzare un elettrodomestico indispensabile da parte di Maria Grazia e concludono che il bilanciamento degli interessi non rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 844, in quanto gli interessi di entrambi non sono correlati alla produzione, ma sono ragione della loro proprietà. Infatti l’articolo 844 recita:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso
Con un orientamento consolidato, la Cassazione ha più volte affermato che il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici
Tornando al caso, vero è che la CTU ha rilevato un superamento di 3,5 decibel nelle ore diurne e 4,5 decibel in quelle notturne, ma il ricorrente non è riuscito a provare né la frequenza intensa nell’uso della lavatrice, né che i lavaggi di centrifuga avvenissero nelle ore pomeridiane o notturne e quindi la Suprema Corte, valutate tutte le circostanze del caso, e considerato che 10 minuti al giorno di centrifuga, anche se supera i decibel consentiti, non può essere ritenuta intollerabile, ha così respinto il ricorso. La sentenza è la n.22105 del 2015.

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