Cronaca

Nota dell’Assessore Ialacqua sull’abbandono di animali

MESSINA – “Sono sempre più frequenti in città i casi di abbandono di animali – dichiara l’assessore al Benessere degli Animali, Daniele Ialacqua, – ed il gesto, oltre che denotare una insensibilità ed una inqualificabilità di colui che compie l’atto, ha delle importanti refluenze dal punto di vista legale e normativo, che ricordo con un breve e sintetico excursus, senza pretesa di esaustività, attraverso i principali capisaldi e le norme che presiedono il settore”. Il 14 agosto 1991 è stata approvata dal Parlamento la legge n. 281Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale. Tra le innovazioni introdotte da questa legge vi è il divieto (art. 2, comma 2) della soppressione dei cani vaganti accalappiati o comunque ricoverati o detenuti presso i canili sanitari come sino ad allora era stabilito dal “Regolamento di Polizia Veterinaria” (RPV) – DPR n. 320 dell’8 febbraio 1954.  L’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano “in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino, ha previsto l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005; la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale; l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della Salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni. La Legge 189 del 20 luglio 2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”. In particolare sono disciplinati i reati di uccisione, maltrattamento e combattimenti di animali. Inoltre l’articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente: (Abbandono di animali)Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

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