Il Giudice di Pace di Asti ha emesso la sentenza n.767 del 12 ottobre 2015, affrontando il caso di un cittadino che subentrato in un’utenza domestica, dopo la voltura, si è visto contestare dall’ente di somministrazione morosità del precedente proprietario, subendo così un decreto ingiuntivo a fronte del quale ha presentato opposizione.
L’ente di somministrazione porta a suo favore una norma contenuta nel Regolamento dell’Autorità d’Ambito, nello specifico l’articolo 9, comma 7; “chi subentra nell’unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 giorni; in caso d’inadempimento dovrà assumere in capo a se stesso gli obblighi dell’utente cessato”.
Il Giudice ha accolto l’opposizione con la motivazione che le precedenti fatture non possono essere addebitate al nuovo proprietario subentrante in quanto si tratta di morosità pregresse, anteriori rispetto alla voltura della fornitura di acqua e quindi imputabili all’utente precedente. Quanto previsto dal Regolamento, trattandosi di un provvedimento amministrativo che regola i rapporti tra amministrazioni, non può trovare applicazione nei rapporti tra il gestore del servizio e gli utenti.
Questa sentenza apre così uno spiraglio nei casi di sfratto per morosità, quando inquilini morosi non pagano le utenze e gli enti erogatori si rivalgono sui proprietari degli immobili.
Subentro utenza domestica e morosità pregresse – di Salvatore Parisi
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