Archivio

L’amministratore di condominio e i corsi di aggiornamento – di Salvatore Parisi

L’articolo 71 bis delle disposizioni d’attuazione del codice civile elenca quelli che sono i requisiti dell’amministratore di condominio. Tra questi sono particolarmente interessanti quelli elencati nelle lettere f) e g), ossia che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore e che abbiano frequentato un corso di formazione e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Tuttavia se l’amministratore è un condomino interno alla compagine condominiale, tali requisiti non rivestono importanza primaria, come nel caso fosse un amministratore esterno. Altrettanto importante è anche il dm 140 del 2014 che richiede all’amministratore requisiti di onorabilità simili a quelli richiesti per i concorsi per pubblici ufficiali.
Tali requisiti devono sussistere sempre, quindi all’atto della nomina e nel corso dello svolgimento dell’incarico professionale. In assenza di tali requisiti l’amministratore potrà essere revocato anche su richiesta di un solo condomino.
Il decreto di cui sopra prevede un numero di ore pari a 72, composte da 48 ore di teoria e 24 di pratica, mentre per l’aggiornamento la quantificazione delle ore è pari a 15. Le ore possono anche essere superiori rispetto a quelle indicate e le materie sono ovviamente quelle giuridiche, tecniche e fiscali. Quindi se il dm 140 del 2014 è entrato in vigore dall’ottobre 2014, è ragionevole asserire che alla data del 9 ottobre 2015, tutti gli amministratori esterni abbiano partecipato ad un corso di formazione di 15 ore. Questo per potere mantenere gli attuali incarichi e quelli di futura nomina.
Su eventuali sanzioni del mancato rispetto di tale assunto lo stesso dm non è sufficientemente chiaro, ma esiste concretamente il rischio che la nomina possa essere dichiarata nulla, anche se la cessazione va richiesta anche da un solo condomino, all’Autorità Giudiziaria.
Sull’aspetto della formazione periodica di aggiornamento il Decreto non ammette eccezioni di sorta.

Testata registrata presso il ROC al n.25404.
Direttore Responsabile Giovanni Gentile Tutti i contenuti de lagazzettamessinese.it sono di proprietà di Soc. Cooperativa Sociale “COMPAGNIA DEI SERVIZI” P.I. 03175420839.

Scarica l'App de LaGazzettaMessinese.it

Copyright © 2015 - 2018 Soc. Cooperativa Sociale “COMPAGNIA DEI SERVIZI”

In alto