Il Governo nazionale, a causa di incongruenze impugna la legge della Regione Sicilia sui Liberi Consorzi e sulle Città metropolitane, rendendola di fatto nulla e la rimanda all’ARS per le opportune modifiche ove possibile. Sono stati rilevati quattro punti che renderebbero la Legge Regionale inattuabile. La prima ragione è questa: la legge 56 del 2014 (istituzione delle città metropolitane in tutta la nazione), ha delineato un quadro istituzionale articolato su tre organi, individuando nel sindaco metropolitano, «che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo», l’organo monocratico con funzioni di rappresentanza e con responsabilità per lo svolgimento delle funzioni e l’esecuzione degli atti imputabili all’ente; nel consiglio metropolitano l’organo a elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di controllo, con poteri anche deliberativi; nella conferenza metropolitana l’organo composto dai sindaci dell’area metropolitana con poteri propositivi e consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto». Per cui è incomprensibile la decisione della Regione siciliana di derogare ad alcuni capisaldi della nuova normativa. Nell’Isola, unica regione italiana ad aver deciso così, «il sindaco metropolitano non è di diritto il sindaco del Comune capoluogo; Il secondo punto contestato è che non è previsto, «l’organo con funzioni elettorali, di natura permanente, denominato adunanza elettorale metropolitana, composto di diritto da sindaci, consiglieri comunali e circoscrizionali dell’area metropolitana». Il Terzo punto riguarderebbe l’istituzione della giunta metropolitana, «organo non previsto dalla legge 56». Vengono, infine, evidenziate «rilevanti deroghe» anche ai principi stabiliti dalla legge 56 per quel che concerne i Liberi Consorzi. Una legge, pertanto, stravolta che rende inevitabile il ritorno all’Ars.
Liberi consorzi metropolitani – nulla di fatto, la legge torna all’ARS
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